FAQ Gas

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Cosa bisogna fare quando c’è una fuga di gas in un’abitazione?

Se senti odore di gas a casa bisogna immediatamente chiudere la valvola dell’impianto che si può trovare vicino alla cucina o in prossimità della caldaia, oppure si può chiudere direttamente la valvola del misuratore di gas (a volte è presente soltanto questo unico rubinetto generale). Bisogna aprire le finestre per favorire il ricambio dell’aria ed è importante chiamare subito il servizio di PRONTO INTERVENTO del distributore locale di gas per eliminare il problema. Un’altra precauzione da prendere è quella di non accendere fiamme, interruttori elettrici (se sono già accesi non vanno spenti) né qualsiasi cosa che potrebbe innescare una scintilla.

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Cinque semplici regole di sicurezza a casa

Per la manutenzione degli impianti a gas ci sono poche buone regole di prevenzione e alcune semplici norme di comportamento da seguire:

  • sostituire periodicamente il tubo che porta il gas ai fornelli, sul quale è stampata la data di scadenza. Va controllato che il tubo sia integro, non abbia strozzature e che sia posto al riparo dai raggi solari.
  • è bene chiudere il rubinetto generale del gas prima di andare a dormire e ogni volta che si esce di casa o ci si allontana per periodi più lunghi. Nelle nuove cucine e nei piani cottura di moderna concezione è di solito presente il dispositivo di sicurezza che interrompe automaticamente l’afflusso di gas nel caso in cui la fiamma si spenga. Nelle cucine di vecchia concezione bisogna sempre accertarsi che le manopole del gas siano perfettamente chiuse. Va controllato anche che non siano presenti correnti d’aria che potrebbero far spegnere la fiamma facendo però continuare a uscire il gas.
  • far eseguire un controllo periodico della caldaia da parte di un tecnico qualificato: i controlli sono obbligatori. La caldaia va installata in un luogo in cui è garantito il ricambio d’aria, preferibilmente all’esterno di casa.
  • il ricambio dell’aria è fondamentale. Gli ambienti dove si trovano apparecchi e tubo del gas devono essere sempre ben areati.
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Cos’è l’autolettura?

E’ la comunicazione della lettura del contatore che viene fatta direttamente dal cliente e viene utilizzata ai fini della fatturazione. Comunicala periodicamente, in modo che il tuo consumo sia costantemente aggiornato e la bolletta più precisa. Puoi comunicare i tuoi consumi dopo il ricevimento della prima fattura.

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Come comunicare l'autolettura?

Attraverso il servizio Gastel, numero verde 800773399, attivo h 24.
Attraverso lo Sportello telematico all’interno dell’Area Clienti del sito internet, compilando il form già predisposto.

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Cos'è il gas naturale?

E’ un combustibile fossile, che si trova in natura assieme al petrolio o da solo in giacimenti di gas naturale. E’ formato da una miscela di idrocarburi, il cui principale componente è il metano, l’idrocarburo gassoso più semplice e con la molecola più piccola. Prima di essere destinato all’uso, il gas naturale viene trattato in modo da eliminare le altre componenti e quello che resta è in prevalenza il metano, che non è tossico, è incolore e inodore e proprio per questa ragione, prima di essere immesso nelle reti cittadine, viene miscelato con sostanze odorizzanti in modo da renderne riconoscibile la presenza nell’aria.

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Dove si trova il gas naturale?

Il gas naturale viene estratto da giacimenti misti di gas e petrolio o solo di gas. I più grandi giacimenti conosciuti si trovano nel Golfo Persico (Qatar e Iran) ma il paese che da solo possiede le maggiori riserve conosciute è la Russia. Oltre ai tradizionali giacimenti, negli ultimi decenni si è intensificata la produzione anche di shale gas e tight gas, soprattutto negli Stati Uniti. Un'altra fonte di gas naturale, denominato biogas, sono le discariche nelle quali si forma con la decomposizione dei rifiuti.

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Quali sono i principali usi del gas naturale?

Il gas naturale viene fornito alle abitazioni, alle attività commerciali e agli impianti industriali. Viene usato comunemente per cucinare, per la produzione di acqua calda sanitaria, per il riscaldamento e il condizionamento degli edifici.

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Auto a metano, perché no?

Anche in auto il metano si rivela un idrocarburo più pulito e che fa risparmiare. Alcune buone ragioni per scegliere il gas naturale come carburante per la nuova auto o per trasformare l’alimentazione di quella che già si possiede. Innanzitutto il costo del carburante: in media, percorrere un km a metano costa circa il 65% in meno rispetto alla benzina. Si inquina meno perché la combustione del metano genera il 20% meno di biossido di carbonio (CO2) rispetto alla benzina. È esente da particolato (PM10) e “black carbon” (PM2,5), piombo e idrocarburi policiclici aromatici, con concentrazioni di ossidi di azoto (NOx) inferiori del 72% rispetto a una vettura a benzina e del 95% rispetto a una a gasolio. Si viaggia in sicurezza: il metano non è un gas tossico. Le auto a metano sono sottoposte agli stessi crash test e prove di incendio delle vetture “normali”.
Il gas naturale non ha…limiti. Nelle città dove esistono zone a traffico limitato (ZTL) legate a politiche antinquinamento, le auto a metano per le basse emissioni possono circolare senza pagare la tassa di accesso, salvo eccezioni stabilite dal Comune, e non sono soggette a bocchi della circolazione stabilite per ragioni anti-inquinamento. Si posteggia dovunque, anche nei garage sotterranei: un decreto ministeriale stabilisce che il metano non è soggetto a limitazioni di parcheggio come succede invece per il Gpl.

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Come funziona un veicolo alimentato da gas naturale?

E’ il sistema di alimentazione del combustibile che determina la principale differenza fra un veicolo alimentato a gas naturale ed uno alimentato a benzina. Il gas naturale è compresso a circa 200 bar ed è stoccato a bordo del veicolo in contenitori cilindrici installati sul retro dell’auto, sul telaio o sul tetto. Il gas naturale, durante il funzionamento del veicolo, viene erogato dai serbatoi attraverso una valvola principale e un dosatore di combustibile ad alta pressione situato nel motore. Il combustibile è iniettato a pressione atmosferica in un apposito miscelatore, dove viene miscelato con aria. Successivamente, passa nella camera di combustione del motore dove si genera l’energia necessaria al funzionamento del veicolo. Valvole speciali a forma di solenoide, invece, impediscono il deflusso del gas naturale nel motore, quando è inattivo.

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Qual è la differenza fra un veicolo bi-fuel e un veicolo dual-fuel?

Un veicolo bi-fuel ha un doppio sistema di alimentazione, quindi può usare come carburante sia gas naturale che benzina. Molti mezzi sono dotati di uno switch che permette il passaggio all’alimentazione a benzina quando il serbatoio di gas naturale si svuota. Un mezzo dual-fuel ha l’alimentazione simultanea del motore con gas naturale e diesel. In questi veicoli la combustione del diesel serve per aiutare a bruciare il gas naturale. E’ una tecnologia indirizzata principalmente ai mezzi pesanti come autocarri, compattatori e bus.

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Bonus sociali Gas ed Elettrico

I bonus sociali elettrico e gas sono una misura volta a ridurre la spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica e di gas naturale dai nuclei familiari in condizioni di disagio economico o fisico. Sono stati gradualmente introdotti nel corso degli anni dalla normativa nazionale e successivamente attuati con provvedimenti di regolazione dell'Autorità.

 

BONUS SOCIALI PER DISAGIO ECONOMICO  

Dal 1° gennaio 2021 i bonus sociali elettrico e gas per disagio economico sono riconosciuti automaticamente ai cittadini/nuclei familiari che ne hanno diritto.

Per attivare il procedimento per il riconoscimento automatico dei bonus sociali agli aventi diritto
è necessario e sufficiente presentare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) ogni anno e ottenere un'attestazione di ISEE entro la soglia di accesso ai bonus, oppure risultare titolari di Reddito/Pensione di cittadinanza.

l cittadino/nucleo familiare deve risultare in condizione di disagio economico, ossia deve:

  • appartenere ad un nucleo familiare con indicatore ISEE non superiore a 9.530 euro,

oppure

  • appartenere ad un nucleo familiare con almeno 4 figli a carico (famiglia numerosa) e indicatore ISEE non superiore a 20.000 euro,

oppure

  • appartenere ad un nucleo familiare titolare di Reddito di cittadinanza o Pensione di cittadinanza.

Limitatamente ai bonus sociali elettrico e gas il valore soglia dell'ISEE di accesso alle agevolazioni per l'anno 2023 è stato elevato a 15.000 euro (Legge 29 dicembre 2022 n. 197) e a 30.000 euro per i nuclei familiari con almeno 4 figli a carico (DL 30 marzo 23, n. 34)

Ogni nucleo familiare ha diritto a un solo bonus per tipologia - elettrico, gas - per anno di competenza della DSU (cosiddetto "vincolo di unicità").

Requisiti della fornitura per poter beneficiare del bonus

FORNITURA DIRETTA

La fornitura diretta elettrica o gas deve essere intestata a uno dei componenti del nucleo familiare ISEE, ossia il contratto di luce o gas deve essere intestato a uno dei componenti del nucleo, indicati nella DSU. Inoltre:

 la fornitura diretta elettrica deve essere:

  • per uso domestico, 

ossia deve servire locali adibiti ad abitazioni a carattere familiare;

  • attiva
    ossia l'erogazione del servizio deve essere in corso; sono considerate attive anche le forniture momentaneamente sospese per morosità;

 la fornitura diretta gas deve essere:

  • per uso domestico, 

ossia deve servire locali adibiti ad abitazioni a carattere familiare;

  • attiva
    ossia deve essere in corso l'erogazione del servizio; sono considerate attive anche le forniture momentaneamente sospese per morosità;
  • il gas naturale deve essere utilizzato per riscaldamento e/o uso cottura cibi e/o produzione di acqua calda sanitaria;
  • il misuratore (contatore) del gas installato nell'abitazione non deve essere di classe superiore a G6 (la classe massima del misuratore installato per le utenze domestiche);

FORNITURA CONDOMINIALE

La fornitura condominialeossia la fornitura che serve il condominio in cui si trova l'abitazione del componente del nucleo familiare ISEE, deve avere le seguenti caratteristiche:

 fornitura condominiale di gas naturale :

  • il PDR (punto di riconsegna) deve essere relativo ad un condominio in cui sono presenti unità abitative che utilizzano il gas naturale in locali adibiti ad abitazioni a carattere familiare;
  • il gas deve essere utilizzato per riscaldamento e/o uso cottura cibi e/o produzione di acqua calda sanitaria;
  • la fornitura deve essere attiva;
  • la fornitura di gas deve essere utilizzata dal cliente domestico in locali adibiti ad abitazioni a carattere familiare;

BONUS PER GRAVI CONDIZIONI DI SALUTE
(disagio fisico) 

Il bonus (elettrico) per disagio fisico è misura volta a ridurre la spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica dai nuclei familiari in cui è presente un componente che si trova in condizioni di disagio fisico. È stato introdotto dalla normativa nazionale e successivamente attuato con provvedimenti di regolazione dell'Autorità

L'accesso al bonus elettrico per disagio fisico è subordinato alla presentazione di apposita domanda: i soggetti che si trovano in gravi condizioni di salute e che utilizzano apparecchiature elettromedicali per la loro sopravvivenza dovranno continuare a farne richiesta presso i Comuni o i CAF abilitati.

La domanda va presentata presso il Comune di residenza del titolare della fornitura elettrica (anche se diverso dal malato) utilizzando gli appositi moduli o presso un altro ente designato dal Comune (CAF, Comunità montane)

Per avere accesso al bonus per disagio fisico, il cliente deve essere in possesso di:

  • un certificato ASL che attesti:
    • la situazione di grave condizione di salute;
    • la necessità di utilizzare le apparecchiature elettromedicali per supporto vitale;
    • il tipo di apparecchiatura utilizzata e le ore di utilizzo giornaliero;
    • l'indirizzo presso il quale l'apparecchiatura è installata;
  • il documento di identità e il codice fiscale del richiedente e del malato se diverso dal richiedente;
  • il modulo B (reperibile sul sito dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas www.autorità.energia.it) compilato;

è inoltre necessario avere a disposizione alcune informazioni reperibili in bolletta o nel contratto di fornitura:

  • codice POD (identificativo del punto di consegna dell'energia). Il codice POD, è un codice composto da lettere e numeri, che inizia con IT e identifica in modo certo il punto fisico in cui l'energia viene consegnata dal fornitore e prelevata dal cliente finale. Il codice non cambia anche se si cambia fornitore;
  • la potenza impegnata o disponibile della fornitura.

Non è richiesta la presentazione dell'ISEE. Il bonus per disagio fisico per queste situazioni viene concesso indipendentemente dalla fascia di reddito del richiedente.

L'importo del bonus viene scontato direttamente sulla bolletta elettrica, non in un'unica soluzione, ma suddiviso nelle diverse bollette corrispondenti ai consumi dei 12 mesi successivi alla presentazione della domanda.

Ogni bolletta riporta una parte del bonus proporzionale al periodo cui la bolletta fa riferimento.

Il bonus per disagio fisico viene erogato senza interruzioni fino a quando sono utilizzate le apparecchiature elettromedicali salvavita. Il cessato utilizzo di tali apparecchiature deve essere tempestivamente segnalato al proprio venditore di energia elettrica.

I bonus sociali per disagio economico e per disagio fisico sono cumulabili qualora ricorrano i rispettivi requisiti di ammissibilità.


 

 

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Prescrizione Breve

Prescrizione Breve

La Legge di Bilancio 2018 (Legge n.205/2017), come modificata dalla Legge di Bilancio 2020 (Legge n.160/2019), ha disposto, a vantaggio dei clienti finali nei casi di fatturazione di importi risalenti a più di due anni, che il diritto al corrispettivo si prescrive in due anni nei rapporti tra gli utenti domestici o le microimprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, o i professionisti, come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera c), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e il venditore.

I clienti finali appartenenti ad una delle categorie individuate dalla superiore normativa e dalla Delibera ARERA 569/2018/R/com e ss.mm.ii (che recepisce la normativa primaria e regolamenta la materia), possono, quindi, eccepire la prescrizione relativamente a tali importi anche attraverso il modulo presente in fattura o scaricabile al seguente link

https://www.amg.pa.it/public/amg-portal/home/documentazione/MODULO RICHIESTA PRESCRIZIONE BREVE

 

Infine, si precisa che la prescrizione degli importi per consumi risalenti a più di due anni potrebbe non essere riconosciuta per cause ostative rilevate dal Distributore Locale ai sensi della disciplina primaria e generale di riferimento.

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Costituzione in mora forniture Gas

Costituzione in mora forniture Gas:

In caso di ritardato o di omesso pagamento anche parziale dei corrispettivi dovuti dal Cliente, trascorsi almeno 10 giorni dalla scadenza della fattura, Amg Gas srl ha facoltà di inviare al Cliente a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento oppure mediante posta elettronica certificata (PEC), nei casi in cui il Cliente abbia messo a disposizione il proprio indirizzo di posta elettronica, un preavviso di sospensione della fornitura recante l’indicazione del termine ultimo per il pagamento (Comunicazione di costituzione in mora).

 

La comunicazione di costituzione in mora conterrà altresì le modalità attraverso le quali il Cliente comunica l’avvenuto pagamento degli insoluti ad Amg Gas srl.

 

Amg Gas srl, trascorsi inutilmente 40 giorni dalla data di notifica della comunicazione della costituzione in mora, potrà, senza ulteriori avvisi, richiedere al Distributore di sospendere la fornitura.

 

Ove l’intervento di sospensione della fornitura non sia fattibile, Amg Gas srl potrà ricorrere, previa fattibilità tecnica, all’interruzione della fornitura anche sotto forma di lavoro complesso, ponendo i relativi oneri a carico del Cliente. L’esecuzione dell’intervento comporterà, con effetto dalla relativa data, la risoluzione di diritto del Contratto.

 

Ove non sia possibile eseguire l’intervento di interruzione della fornitura, Amg Gas srl ha diritto di dichiarare risolto il Contratto e richiedere al Distributore la relativa Cessazione amministrativa, in conformità alle previsioni di cui all’art. 13 del TIMG e s.m.i. La risoluzione del Contratto ha effetto a partire dalla data di decorrenza del Servizio di default.

 

In caso di sospensione della fornitura, qualora venga richiesta dal Cliente la riattivazione, Amg Gas srl si riserva il diritto di chiedere al Cliente il pagamento del corrispettivo di sospensione e di riattivazione della fornitura nel limite dell’ammontare previsto da ARERA o definito nel prezziario del Distributore. Esclusivamente per i clienti del mercato libero, Amg Gas srl si riserva il diritto di chiedere al Cliente anche il pagamento del corrispettivo di importo pari a 23 euro a titolo di oneri amministrativi.

 

Una volta sospesa la fornitura, il Cliente che intenda ottenere la riattivazione della fornitura, dovrà inviare ad Amg Gas srl la documentazione attestante l’avvenuto pagamento degli insoluti con le modalità previste nella Comunicazione di costituzione in mora.

 

Una volta sospesa la fornitura, a fronte del perdurante inadempimento del Cliente, Amg Gas srl ha diritto, in ogni momento, di richiedere al Distributore la Cessazione amministrativa ai sensi dell’articolo 9 del TIMG e s.m.i. In tali casi, la risoluzione del Contratto ha effetto con decorrenza dal giorno indicato da Amg Gas srl come data di Cessazione amministrativa.

 

Al fine di riscuotere il proprio credito dal Cliente moroso, il Fornitore potrà altresì attivare le seguenti procedure:

  • recupero del credito in via stragiudiziale mediante conferimento dell’incarico ad una o più società o studi legali esterni con conseguente addebito al Cliente moroso delle spese e costi da ciò derivanti;
  • recupero del credito in via giudiziale mediante conferimento dell’incarico ad uno o più legali di fiducia, i cui costi all’esito del giudizio verranno addebitati interamente a carico del Cliente moroso.

 

 

Indennizzi automatici:

L’esercente la vendita è tenuto a corrispondere al cliente finale un indennizzo automatico, per un importo pari a:

a) euro 30 (trenta) nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità nonostante il mancato invio della comunicazione di costituzione in mora;

b) euro 20 (venti) nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità nonostante alternativamente:

1. il mancato rispetto del termine ultimo entro cui il cliente è tenuto a provvedere al pagamento;

2. il mancato rispetto del termine minimo tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data di richiesta all’impresa distributrice di Chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità.

 

Nel caso in cui al Cliente finale spettino i suddetti indennizzi, non può essere richiesto il pagamento di alcun ulteriore corrispettivo relativo alla sospensione o riattivazione della fornitura, fermo restando l’obbligo del Cliente al pagamento delle somme oggetto di morosità oltre gli interessi.

 

 

FAQ Energia Elettrica

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Quali sono le tipologie di contatore?

Esistono due tipologie di contatore, il contatore tradizionale e il contatore elettronico di nuova generazione. Il contatore tradizionale a disco permette di rilevare la lettura su una sola fascia di consumo ed è solitamente definito di tipo monorario, dal momento che si ha solo una lettura di energia attiva. Il contatore elettronico può essere programmato per rilevare i consumi su un’unica fascia oraria o su tre fasce orarie: in quest’ultimo caso, quindi, rileva tre valori di lettura di energia attiva.

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Come comunico la lettura se ho un contatore elettronico: le fasce orarie

I nuovi contatori elettronici, opportunamente programmati, sono in grado di contabilizzare l’energia elettrica per intervalli omogenei di ore, detti fasce orarie. Le fasce orarie definite dall’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas sono: F1, ore di punta, dalle 8.00 alle 19.00 dei giorni feriali; F2, ore di medio carico, dalle 7.00 alle 8.00 e dalle 19.00 alle 23.00 dal lunedì al venerdì, dalle 7.00 alle 23.00 del sabato; F3, ore di basso carico, dalle 23.00 alle 7.00 dal lunedì al venerdì, dalle 0.00 alle 24.00 nei giorni di domenica e festivi (1 gennaio, 6 gennaio, lunedì di Pasqua, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1 novembre, 8 dicembre, 25 dicembre, 26 dicembre). In presenza di contatori abilitati alla registrazione delle fasce orarie, bisognerà fornire ad AMG Gas tre diverse letture, una per ogni fascia di prelievo.

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Come effettuare la lettura?

Bisognerà premere il pulsante di lettura finché sul display apparirà l’informazione relativa alla lettura attuale, visualizzata in questo modo: A3 LETTURA = 000000. Se premendo ancora il pulsante, compaiono anche altre due letture indicate con A2 LETTURA = 000000 e A1 LETTURA = 000000 significa che il contatore elettronico registra i consumi ripartiti su tre fasce orarie: In questo caso, per completare l’operazione di autolettura, dovrai rilevare tutte e tre le letture.

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A chi comunicare la lettura?

La lettura può essere comunicata al call center di AMG Gas, numero verde 800773399, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 16.30 oppure inviando una email all’indirizzo areaclienti@amg.pa.it

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Bonus sociali Elettrico e Gas

I bonus sociali elettrico e gas sono una misura volta a ridurre la spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica e di gas naturale dai nuclei familiari in condizioni di disagio economico o fisico. Sono stati gradualmente introdotti nel corso degli anni dalla normativa nazionale e successivamente attuati con provvedimenti di regolazione dell'Autorità.

 

BONUS SOCIALI PER DISAGIO ECONOMICO  

Dal 1° gennaio 2021 i bonus sociali elettrico e gas per disagio economico sono riconosciuti automaticamente ai cittadini/nuclei familiari che ne hanno diritto.

Per attivare il procedimento per il riconoscimento automatico dei bonus sociali agli aventi diritto
è necessario e sufficiente presentare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) ogni anno e ottenere un'attestazione di ISEE entro la soglia di accesso ai bonus, oppure risultare titolari di Reddito/Pensione di cittadinanza.

l cittadino/nucleo familiare deve risultare in condizione di disagio economico, ossia deve:

  • appartenere ad un nucleo familiare con indicatore ISEE non superiore a 9.530 euro,

oppure

  • appartenere ad un nucleo familiare con almeno 4 figli a carico (famiglia numerosa) e indicatore ISEE non superiore a 20.000 euro,

oppure

  • appartenere ad un nucleo familiare titolare di Reddito di cittadinanza o Pensione di cittadinanza.

Limitatamente ai bonus sociali elettrico e gas il valore soglia dell'ISEE di accesso alle agevolazioni per l'anno 2023 è stato elevato a 15.000 euro (Legge 29 dicembre 2022 n. 197) e a 30.000 euro per i nuclei familiari con almeno 4 figli a carico (DL 30 marzo 23, n. 34)

Ogni nucleo familiare ha diritto a un solo bonus per tipologia - elettrico, gas - per anno di competenza della DSU (cosiddetto "vincolo di unicità").

Requisiti della fornitura per poter beneficiare del bonus

FORNITURA DIRETTA

La fornitura diretta elettrica o gas deve essere intestata a uno dei componenti del nucleo familiare ISEE, ossia il contratto di luce o gas deve essere intestato a uno dei componenti del nucleo, indicati nella DSU. Inoltre:

 la fornitura diretta elettrica deve essere:

  • per uso domestico, 

ossia deve servire locali adibiti ad abitazioni a carattere familiare;

  • attiva
    ossia l'erogazione del servizio deve essere in corso; sono considerate attive anche le forniture momentaneamente sospese per morosità;

 la fornitura diretta gas deve essere:

  • per uso domestico, 

ossia deve servire locali adibiti ad abitazioni a carattere familiare;

  • attiva
    ossia deve essere in corso l'erogazione del servizio; sono considerate attive anche le forniture momentaneamente sospese per morosità;
  • il gas naturale deve essere utilizzato per riscaldamento e/o uso cottura cibi e/o produzione di acqua calda sanitaria;
  • il misuratore (contatore) del gas installato nell'abitazione non deve essere di classe superiore a G6 (la classe massima del misuratore installato per le utenze domestiche);

FORNITURA CONDOMINIALE

La fornitura condominialeossia la fornitura che serve il condominio in cui si trova l'abitazione del componente del nucleo familiare ISEE, deve avere le seguenti caratteristiche:

 fornitura condominiale di gas naturale :

  • il PDR (punto di riconsegna) deve essere relativo ad un condominio in cui sono presenti unità abitative che utilizzano il gas naturale in locali adibiti ad abitazioni a carattere familiare;
  • il gas deve essere utilizzato per riscaldamento e/o uso cottura cibi e/o produzione di acqua calda sanitaria;
  • la fornitura deve essere attiva;
  • la fornitura di gas deve essere utilizzata dal cliente domestico in locali adibiti ad abitazioni a carattere familiare;

BONUS PER GRAVI CONDIZIONI DI SALUTE
(disagio fisico) 

Il bonus (elettrico) per disagio fisico è misura volta a ridurre la spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica dai nuclei familiari in cui è presente un componente che si trova in condizioni di disagio fisico. È stato introdotto dalla normativa nazionale e successivamente attuato con provvedimenti di regolazione dell'Autorità

L'accesso al bonus elettrico per disagio fisico è subordinato alla presentazione di apposita domanda: i soggetti che si trovano in gravi condizioni di salute e che utilizzano apparecchiature elettromedicali per la loro sopravvivenza dovranno continuare a farne richiesta presso i Comuni o i CAF abilitati.

La domanda va presentata presso il Comune di residenza del titolare della fornitura elettrica (anche se diverso dal malato) utilizzando gli appositi moduli o presso un altro ente designato dal Comune (CAF, Comunità montane)

Per avere accesso al bonus per disagio fisico, il cliente deve essere in possesso di:

  • un certificato ASL che attesti:
    • la situazione di grave condizione di salute;
    • la necessità di utilizzare le apparecchiature elettromedicali per supporto vitale;
    • il tipo di apparecchiatura utilizzata e le ore di utilizzo giornaliero;
    • l'indirizzo presso il quale l'apparecchiatura è installata;
  • il documento di identità e il codice fiscale del richiedente e del malato se diverso dal richiedente;
  • il modulo B (reperibile sul sito dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas www.autorità.energia.it) compilato;

è inoltre necessario avere a disposizione alcune informazioni reperibili in bolletta o nel contratto di fornitura:

  • codice POD (identificativo del punto di consegna dell'energia). Il codice POD, è un codice composto da lettere e numeri, che inizia con IT e identifica in modo certo il punto fisico in cui l'energia viene consegnata dal fornitore e prelevata dal cliente finale. Il codice non cambia anche se si cambia fornitore;
  • la potenza impegnata o disponibile della fornitura.

Non è richiesta la presentazione dell'ISEE. Il bonus per disagio fisico per queste situazioni viene concesso indipendentemente dalla fascia di reddito del richiedente.

L'importo del bonus viene scontato direttamente sulla bolletta elettrica, non in un'unica soluzione, ma suddiviso nelle diverse bollette corrispondenti ai consumi dei 12 mesi successivi alla presentazione della domanda.

Ogni bolletta riporta una parte del bonus proporzionale al periodo cui la bolletta fa riferimento.

Il bonus per disagio fisico viene erogato senza interruzioni fino a quando sono utilizzate le apparecchiature elettromedicali salvavita. Il cessato utilizzo di tali apparecchiature deve essere tempestivamente segnalato al proprio venditore di energia elettrica.

I bonus sociali per disagio economico e per disagio fisico sono cumulabili qualora ricorrano i rispettivi requisiti di ammissibilità.


 

 

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Prescrizione Breve

Prescrizione Breve

La Legge di Bilancio 2018 (Legge n.205/2017), come modificata dalla Legge di Bilancio 2020 (Legge n.160/2019), ha disposto, a vantaggio dei clienti finali nei casi di fatturazione di importi risalenti a più di due anni, che il diritto al corrispettivo si prescrive in due anni nei rapporti tra gli utenti domestici o le microimprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, o i professionisti, come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera c), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e il venditore.

I clienti finali appartenenti ad una delle categorie individuate dalla superiore normativa e dalla Delibera ARERA 569/2018/R/com e ss.mm.ii (che recepisce la normativa primaria e regolamenta la materia), possono, quindi, eccepire la prescrizione relativamente a tali importi anche attraverso il modulo presente in fattura o scaricabile al seguente link

https://www.amg.pa.it/public/amg-portal/home/documentazione/MODULO RICHIESTA PRESCRIZIONE BREVE

 

Infine, si precisa che la prescrizione degli importi per consumi risalenti a più di due anni potrebbe non essere riconosciuta per cause ostative rilevate dal Distributore Locale ai sensi della disciplina primaria e generale di riferimento.

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Costituzione in mora forniture di Energia Elettrica

Costituzione in mora forniture di Energia Elettrica:

In caso di ritardato o di omesso pagamento anche parziale dei corrispettivi dovuti dal Cliente, trascorsi almeno 10 giorni dalla scadenza della fattura, Amg Gas srl ha facoltà di inviare al Cliente a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento oppure mediante posta elettronica certificata (PEC), nei casi in cui il Cliente abbia messo a disposizione il proprio indirizzo di posta elettronica, un preavviso di sospensione della fornitura recante indicazione del termine ultimo per il pagamento (Comunicazione di costituzione in mora).

 

La comunicazione di costituzione in mora conterrà altresì le modalità attraverso le quali il Cliente comunica l’avvenuto pagamento degli insoluti ad Amg Gas srl.

 

Trascorsi inutilmente 25 giorni dalla data di notifica della comunicazione di costituzione in mora Amg Gas potrà avanzare una richiesta di sospensione della fornitura finalizzata alla riduzione di potenza ad un livello pari al 15% della potenza disponibile.

Tale riduzione è effettuata dal Distributore per i soli punti di prelievo connessi in bassa tensione, qualora sussistano le condizioni tecniche.

 

Decorsi 15 giorni dalla riduzione della potenza disponibile, in caso di perdurato mancato pagamento da parte del Cliente, verrà effettuata la sospensione della fornitura.

 

La richiesta di riduzione di potenza o di sospensione della fornitura di energia elettrica all’impresa distributrice verrà effettuata decorso il termine non inferiore a 3 giorni lavorativi dalla scadenza del termine di pagamento e nel rispetto dei termini di 25 giorni dalla notifica della comunicazione di costituzione in mora per la richiesta di sospensione finalizzata alla riduzione di potenza e di 40 giorni sempre dalla data di notifica della comunicazione di costituzione in mora per la sospensione della fornitura.

 

La procedura per la sospensione della fornitura non potrà trovare applicazione altresì nei confronti del Cliente che rientri nella categoria dei “clienti finali non disalimentabili” prevista dal TIMOE e dalle norme in materia.

 

Qualora l’intervento di sospensione per morosità non fosse fattibile, il Fornitore si riserva di richiedere al Distributore locale l’intervento di Interruzione della fornitura di energia elettrica, qualora tecnicamente fattibile. L’eventuale interruzione dell’alimentazione del POD comporterà la risoluzione del contratto di vendita con i Cliente.

 

Nel caso in cui anche l’intervento di Interruzione della fornitura non risultasse fattibile, il fornitore ha diritto di dichiarare risolto il contratto inviando al SII la relativa comunicazione di risoluzione contrattuale ai sensi dell’art. 10 del TIMOE. La risoluzione del contratto ha effetto dalla data di decorrenza del servizio di maggior tutela o del servizio di salvaguardia. Tutti gli oneri relativi all’intervento restano a carico del Cliente.

 

In tale caso AMG Gas, qualora il Cliente non provveda al pagamento di quanto dovuto ai sensi del Contratto, potrà risolvere i contratti di dispacciamento e di trasporto relativamente ai punti di prelievo del Cliente interessati all’inadempimento.

 

A seguito della richiesta di risoluzione dei predetti contratti il SII provvederà a trasferire i punti di prelievo del Cliente nel contratto di dispacciamento dell’Acquirente Unico, per i clienti finali aventi diritto al “servizio di maggior tutela”, o all’esercente la salvaguardia per i clienti finali aventi diritto al “servizio di salvaguardia”.

 

In caso di sospensione della fornitura, qualora venga richiesta dal Cliente la riattivazione, Amg Gas srl si riserva il diritto di chiedere al Cliente il pagamento del corrispettivo di sospensione e di riattivazione della fornitura nel limite dell’ammontare previsto da ARERA o definito nel prezziario del Distributore, oltre al corrispettivo di importo pari a 23 euro a titolo di oneri amministrativi.

 

Una volta sospesa la fornitura, il Cliente che intenda ottenere la riattivazione della fornitura, dovrà inviare ad Amg Gas srl la documentazione attestante l’avvenuto pagamento degli insoluti con le modalità previste nella Comunicazione di costituzione in mora.

 

Una volta sospesa la fornitura, a fronte del perdurante inadempimento del Cliente, Amg Gas srl ha diritto, in ogni momento, di dichiarare risolto il contratto e trasmettere al SII la relativa comunicazione di risoluzione. La risoluzione del contratto ha effetto con decorrenza dal giorno indicato da AMG Gas nella predetta comunicazione.

 

Al fine di riscuotere il proprio credito dal Cliente moroso, il Fornitore potrà altresì attivare le seguenti procedure:

  • recupero del credito in via stragiudiziale mediante conferimento dell’incarico ad una o più società o studi legali esterni con conseguente addebito al Cliente moroso delle spese e costi da ciò derivanti;
  • recupero del credito in via giudiziale mediante conferimento dell’incarico ad uno o più legali di fiducia, i cui costi all’esito del giudizio verranno addebitati interamente a carico del Cliente moroso.

 

Indennizzi automatici:

 

La controparte commerciale è tenuta a corrispondere al cliente finale un indennizzo automatico, per un importo pari a:

a) euro 30 (trenta) nel caso in cui sia stata effettuata una riduzione di potenza o la fornitura sia stata sospesa per morosità nonostante il mancato invio della comunicazione di costituzione in mora;

b) euro 20 (venti) nel caso in cui sia stata effettuata una riduzione di potenza o la fornitura sia stata sospesa per morosità nonostante alternativamente:

1. il mancato rispetto del termine ultimo entro cui il cliente è tenuto a provvedere al pagamento;

2. il mancato rispetto del termine minimo tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data di richiesta all’impresa distributrice per la sospensione della fornitura o riduzione della potenza.

 

Nel caso in cui al Cliente finale spettino i suddetti indennizzi, non può essere richiesto il pagamento di alcun ulteriore corrispettivo relativo alla sospensione o alla riattivazione della fornitura, fermo restando l’obbligo del Cliente al pagamento delle somme oggetto di morosità oltre gli interessi.